L’eredità richiede sempre un’accettazione da parte dell’erede designato, dato che comporta l’assunzione della responsabilità per i debiti del defunto. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita.
E’ espressa quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, in un atto formale.
Attenzione : molto spesso , ciò non avviene, e si verifica dunque un’accettazione tacita dell’eredità. Questa si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Gli esempi più frequenti sono la vendita di un bene ereditario o la stipula di un mutuo garantito da ipoteca su un bene ereditario.
Se l’eredità comprende beni immobili l’accettazione dell’eredità deve essere trascritta nei registri immobiliari. In questo modo chiunque, prendendo visione di tali registri pubblici, è in grado di verificare la proprietà di un immobile ripercorrendone la storia. Data l’impostazione dei nostri registri immobiliari (una scheda per ogni persona) è essenziale poter verificare i singoli passaggi, come gli anelli di una catena, fino a risalire all’acquisto avvenuto oltre vent’anni prima. Se non fosse eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, mancherebbe un anello della catena, e non sarebbe possibile completare l’indagine.
Tipi di accettazione:
L’accettazione espressa dell’eredità è una dichiarazione formale, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale ossia notaio o cancelliere o in una scrittura privata autenticata, a cura dell’erede.
Tale atto permette di accettare l’intera eredità anche se i beni sono presenti in diverse conservatorie immobiliari.
Il costo di tale operazione è abbastanza elevato per l’erede, ma gli permette di, ogni volta che andrà a vendere i beni ereditati, evitare ulteriori trascrizioni.
Accettazione di eredità Tacita
L’accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale ( vedi accettazione Espressa), il chiamato all’eredità compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare: come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l’eredità.
Contestualmente all’atto di vendita del bene ereditato, viene inviata un apposita nota di trascrizione ai registri immobiliari.
la trascrizione dell’accettazione di eredità Tacita
In caso di accettazione tacita la trascrizione può essere eseguita in base allo stesso atto di vendita o di mutuo ipotecario (art. 2648 c.c.). Non è quindi necessario un ulteriore atto notarile, ma occorre presentare alla Conservatoria dei registri immobiliari una apposita nota di trascrizione, pagando le relative imposte, bolli e diritti. La spesa è comunque di gran lunga inferiore a quella dell’accettazione espressa, dunque conviene sempre eseguire la trascrizione in occasione del primo atto di vendita di un immobile ereditato.
trascrizione obbligatoria
La trascrizione è un obbligo di legge (artt. 2648 e 2671 c.c.), ma soprattutto deve avvenire nell’interesse dell’acquirente, L’art. 2650 c.c. dispone infatti che “le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”. Se non viene eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, l’acquirente rischia di perdere la proprietà dell’immobile acquistato, nel caso in cui dovesse risultare che il venditore non era il vero erede (o comunque non era l’unico erede), magari in seguito alla scoperta di un testamento o al suo annullamento. Invece se la trascrizione è stata regolarmente eseguita, tali vicende non pregiudicano l’acquirente in buona fede. Inoltre, quando contestualmente all’acquisto viene stipulato un mutuo ipotecario, anche la banca richiede che l’accettazione tacita dell’eredità sia regolarmente trascritta, perché in mancanza l’ipoteca sarebbe priva dell’efficacia
estratto : legge 122 del luglio 2010 convertita in legge del DL 78 31/05/2010
All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti, ( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, ) devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullita’, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo’ essere sostituita da un’attestazione di conformita’ rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita’ con le risultanze dei registri immobiliari.».
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.