Seminterrati : Legge Reg. n°7 del 10/03/2017

Art. 1
(Finalità e presupposti)
1. La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati
ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi
di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di
suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento
dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
2. Si definiscono:
a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento
si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella
del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si
trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al
terreno posto in aderenza all’edificio;
b) vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani
seminterrati.
3. Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione
che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge e siano collocati in edifici
serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
4. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono
conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.
L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di
persone non può essere inferiore a metri 2,40.
5. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti di cui
al comma 4 e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione
può sempre essere assicurato sia con opere edilizie
sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche,
in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e
illuminazione.
Art. 2
(Disciplina edilizia degli interventi)
1. Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o
senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione
e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire
convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.
2. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il
preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla
legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento, ed è
assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo.
Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo
cambio di destinazione d’uso è soggetto al corrispondente regime
economico-amministrativo previsto dall’articolo 52 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto
a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell’articolo 52,
comma 2 della l.r. 12/2005. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 aprile 2002, n.13) in ordine alle limitazioni delle
destinazioni d’uso dei beni culturali.
4. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora
comportino l’incremento del carico urbanistico esistente,
sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature
pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto
disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrata,
per mancanza di spazi adeguati, l’impossibilità a ottemperare
agli obblighi di cui al presente comma è consentita
la monetizzazione.
5. Anche se comportanti incremento del carico urbanistico,
sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 43
della l.r. 12/2005 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi
di recupero dei vani e locali seminterrati:
a) di cui all’articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016,
n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
b) di cui all’articolo 43, comma 2 ter, della l.r. 12/2005;
c) di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia);
d) promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica o sociale o, comunque, di competenza
dei comuni o delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale
(ALER).
6. I progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono
sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti
a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame
di impatto paesaggistico da parte della commissione per il
paesaggio di cui all’articolo 81 della l.r. 12/2005. Restano ferme
le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o
paesaggistiche nazionali e regionali.
7. I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione
della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere
oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni
successivi al conseguimento dell’agibilità.
8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di
cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 1 ottobre
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda
di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani
ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici
e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione
approvando apposito elaborato entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
9. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda
di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale
e cento metri quadrati per altri usi, costituenti in base al titolo
di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente
a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato
al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r.
380/2001.
Art. 3
(Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi)
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, comma 4, il recupero
dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga
ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi,
restando valide le norme dell’articolo 72 della l.r. 12/2005.
2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero
deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità
alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme
nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.
3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione
di autonoma unità ad uso abitativo, i comuni devono trasmettere
comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità
alle Agenzie di tutela della salute (ATS) che predispongono
obbligatoriamente controlli inerenti l’idoneità igienico-sanitaria dei
locali, anche relativamente ai valori del gas radon, giusto le linee
guida di cui al decreto del Direttore generale alla sanità 21 dicembre
2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni
al gas radon in ambienti indoor) almeno due volte nel triennio successivo
al rilascio del titolo abitativo.
Art. 4
(Ambiti di esclusione, adeguamento
comunale e disposizione transitoria)
1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del
Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze
di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e
di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni
P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino
del fiume Po (PGRA), possono disporre l’esclusione di parti del
territorio dall’applicazione delle disposizioni della presente legge.
Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente
dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque
non oltre il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore
della legge. L’applicazione è comunque esclusa per le parti di
territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni
di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o
già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente
geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio
idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in
presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare
situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma
1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi
eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio
geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili
esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il
titolo abilitativo edilizio o l’approvazione dell’eventuale programma
integrato di intervento richiesto alla data di approvazione
della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli
immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi
cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
Art. 5
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano
alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e
locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente
legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni
d’uso insediate.
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l’attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero
dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale,
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto
contenente:
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografi-
ca degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
b) l’indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali
degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell’articolo
4.
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio
regionale e la competente commissione consiliare possono
segnalare all’assessore regionale competente specifiche esigenze
informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni
raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono
l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata
oggetto.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 10 marzo 2017
Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1463
28 febraio 2017

fonte : Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

Supplemento n. 11 – Lunedì 13 marzo 2017

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